Art. 1
Si costituisce autonomamente tra gli appassionati del volo da diporto o sportivo una Associazione Sportiva denominata GALASSIA che nei successivi articoli verrà indicata solo GALASSIA.
Art. 2
GALASSIA non ha scopo di lucro ed è apolitica.
Art. 3
GALASSIA esercita attività sportiva, turistica, didattica e culturale relativamente al volo da diporto o sportivo, con attenzione al volo con apparecchi sia provvisti che privi di motore. In particolare persegue, nel quadro delle suddette attività, la formazione di una coscienza Aeronautica nella gioventù.
Inoltre GALASSIA opera per una diffusione del volo da diporto o sportivo e, in collaborazione con le autorità locali, promuove tutte quelle iniziative atte a sviluppare l’attività e la sicurezza del volo.
Art. 4
La sede legale dell’Associazione è fissata in Casapulla (Caserta) alla via Francesco Peccerillo 65.
Art. 5
La durata dell’Associazione è stabilita, con possibilità di proroga, fino al 31 dicembre 2050.
Art. 6
I soci dell’Associazione “Galassia” sono distinti nelle seguenti categorie:
Fondatori
Sono soci fondatori coloro che intervengono nell’atto costitutivo dell’Associazione GALASSIA.
Onorari
Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione né della quota associativa. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto al volo e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Piloti o Abilitati al volo da diporto o sportivo
Sono ascrivibili a questa categoria coloro che siano in possesso di licenza di volo o abbiano l’attestato di idoneità alla pratica del volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti o privi di motore. Questi possono partecipare alle assemblee con diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Ordinari
Sono soci ordinari coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non rientrino nelle sopraccitate categorie di soci. Essi verseranno la quota di ammissione e quella associativa; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Aggregati
Sono soci aggregati coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età; ad essi è richiesta la sola quota associativa da addebitarsi a chi ne esercita la patria potestà. I soci aggregati non possono rivestire cariche sociali ma possono assistere alle assemblee senza diritto al voto.
Art. 7
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci. Sull’accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.
All’atto dell’accoglimento della domanda l’iscrivendo socio deve versare l’importo stabilito per la quota sociale di iscrizione annuale, oltre alla quota di ammissione.
Art. 8
Le misure della quota sociale di iscrizione e della quota di ammissione sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo di GALASSIA per tutti i soci tranne quelli onorari.
Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di gennaio di ogni anno; trascorsa tale data il Presidente invita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i soci morosi al versamento delle quote.
Coloro che entro il termine massimo di trenta giorni non abbiano provveduto a mettersi in regola con il pagamento delle quote sociali, decadono da soci.
Art. 9
Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di partecipare alle attività di GALASSIA.
Art. 10
La qualità di socio si perde per decadenza nel caso del precedente Art. 8, per volontarie dimissioni, per radiazione; la radiazione è pronunciata dal Presidente previa contestazione scritta nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualche modo l’interesse morale o materiale oppure il prestigio ed il buon nome di GALASSIA.
Il Consiglio Direttivo può, all’atto della contestazione al socio, chiedere al Presidente di sospendere il provvedimento o renderlo nullo; può altresì infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero o della sospensione fino ad un anno.
Art. 11
Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali non soggetti a provvedimenti disciplinari, con esclusione dei soci onorari e dei soci aggregati, hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali.
I Soci che hanno rapporti di dipendenza con GALASSIA o comunque siano da essa a qualunque titolo remunerati per motivi non inerenti il volo, non possono rivestire alcuna carica sociale né hanno diritto di voto in Assemblea. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 12
Sono organi dell’Associazione:
Art. 13
L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea
è costituita
dal Presidente di
GALASSIA,
dai membri
del
Consiglio
Direttivo
e dai Soci
in regola con
il pagamento
delle
quote
sociali
ed aventi
diritto
al voto.
L’Assemblea
ha
tutti
i poteri
per conseguire
gli
scopi sociali;
essa può
riunirsi in seduta
ordinaria
e straordinaria.
L’Assemblea
Ordinaria
è
convocata
dal
Presidente
entro
i
mesi
di
marzo
e di
ottobre
di
ciascun anno
per deliberare:
Ø
entro
il
mese
di
marzo:
·
sul conto consuntivo
e sulla
relazione
dell’attività
svolta
nell’anno
precedente;
Ø
entro
il
mese
di
ottobre:
·
sul bilancio
preventivo
e sul
programma
di
massima
dell’anno
successivo,
·
su tutte
le
altre
materie
che
ad esse
vengano
sottoposte
dal Consiglio
Direttivo.
·
l’elezione
mediante
votazione
a scheda
segreta
del Presidente,
dei
membri
del Consiglio
Direttivo;
·
l’approvazione
dei
regolamenti
interni.
L’Assemblea
Straordinaria
è convocata
ogni
qualvolta
il Consiglio
Direttivo
lo ritenga
necessario o
su richiesta
motivata,
con predisposto
ordine
del
giorno,
da non
meno
di
un terzo
dei Soci in regola
con il
pagamento
delle
quote.
L’Assemblea
è regolarmente
costituita
in prima
convocazione
con la
presenza
di almeno
la
metà più
uno
dei
Soci
ed in
seconda
convocazione
qualunque
sia il
numero
dei Soci presenti.
Salvo
il disposto
dell’Art.
14,
le deliberazioni
sono prese
a
maggioranza
assoluta. Nelle votazioni
palesi, a
parità
di
voto
decide
il
voto
di chi presiede.
La
convocazione
dell’Assemblea
è
effettuata
con
invito,
spedito
mediante
lettera
racc./A.R., ad
ogni socio,
almeno
dieci
giorni prima
di quello
fissato
per l’adunanza.
L’invito
indica
gli
argomenti
posti
all’ordine
del
giorno,
il luogo
e l’ora
della
riunione
e, per
il caso
in cui non
possa
deliberarsi
per
mancanza
del numero
legale,
il luogo
e l’ora
della
riunione
in seconda
convocazione.
La
riunione
in
seconda
convocazione
non
può aver
luogo
prima
che siano
trascorse
ventiquattr’ore
da
quella
fissata
per la prima.
Sono
ammesse
deleghe
scritte
per l’esercizio
del voto.
Ogni
Socio, ad
eccezione
del
Presidente
in carica,
non
può
essere
detentore
di più
di
una delega.
Il Presidente
nomina
tra i presenti un
Segretario.
Le
deliberazioni
dell’Assemblea
devono
risultare
da un
verbale
sottoscritto
dal Presidente
e dal Segretario.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo
I
Il
Consiglio
Direttivo
di GALASSIA
è
composto
dal Presidente
che lo
convoca
e
lo presiede
e da almeno
tre soci
tra
i
quali
il
Consiglio
stesso
elegge
il Vice
Presidente
che sostituisce il Presidente
in caso
di assenza
o impedimento
e
può
firmare,
per
delega
del Presidente, gli
atti
di ordinaria
amministrazione.
I consiglieri
durano
in carica un
esercizio
economico
e sono rieleggibili.
Verificandosi
vacanze
prima
della
scadenza
del
mandato,
sono
nominati,
sino alla
scadenza del
naturale
mandato,
i primi
nella
graduatoria
dei non
eletti.
La
convocazione
viene
fatta
a
mezzo
lettera
raccomandata
A.R.
oppure
mediante
avviso
affisso
presso la Sede Sociale almeno
otto
giorni prima
della
data
fissata.
Le riunioni si ritengono
valide
quando interviene
la
maggioranza
dei
membri.
Le deliberazioni
sono
prese a maggioranza
assoluta di voti.
Nelle
votazioni
palesi, a
parità
dei
voti, prevale il
voto
del Presidente.
Nelle votazioni
segrete,
la parità
dei
voti comporta
la reiezione
della
proposta.
Al Consiglio
Direttivo spetta:
·
curare l’esecuzione
di
tutti i
deliberati
dell’Assemblea;
·
determinare
gli
argomenti
da trattare in Assemblea;
·
redigere
i regolamenti
interni che dovranno essere sottoposti
alla ratifica
della successiva Assemblea
e che
in
mancanza
di tale
ratifica,
decadono
di
validità
con
effetto
dalla
data
di
emanazione;
·
nominare
tra i
soci, al
fine
di dirigere
lo svolgimento
delle
diverse
attività
sociali, alcuni responsabili
di settore;
·
formulare
i bilanci
preventivi e quelli
consuntivi;
·
fare
quanto
altro
ad
esso
demandato
per
legge
che
non
sia
espressamente
riservato
all’Assemblea
per
disposizioni di legge
o dal presente Statuto;
·
conferire
speciali distinzioni
(diplomi,
medaglie,
ecc…)
Art. 15
Il Presidente
Il Presidente
ha la legale
rappresentanza
di
GALASSIA.
Il
Presidente
di GALASSIA
è eletto
dall’Assemblea
con
votazione
a scheda
segreta
a
maggioranza
di due
terzi
nel primo
scrutinio ed
a
maggioranza
assoluta in
secondo
scrutinio.
Dura in carica
cinque
anni e può
essere
rieletto.
In
caso di
vacanza
prima
della
scadenza
del
naturale
mandato,
si procede
alla
elezione
del nuovo Presidente
che dura
in carica
fino
alla
scadenza
del
mandato
del suo
predecessore.
Il
Presidente,
autonomamente
o,
quando
previsto,
sentito il
parere del
Consiglio
Direttivo,
può:
·
deliberare
circa
l’ammissione, la decadenza,
la sospensione
o la
radiazione
dei soci;
·
contrarre
prestiti,
aprire
e
chiudere
conti correnti
postali o
con
Istituti
di Credito;
·
decidere
in ordine
alle
spese e
alle
locazioni;
·
deliberare circa
l’adesione
totale
o
parziale
ad
organizzazioni
con
finalità
similari.
Art. 16
- Patrimonio-
Il
patrimonio
di GALASSIA
è
costituito
da
tutti
i beni
mobili
ed
immobili
e dagli
altri
valori
di proprietà
di
GALASSIA
e dei
mobili
ed immobili
dei
quali
venisse
a
qualsiasi
titolo
in possesso.
Art. 17
- Entrate -
Le entrate sono costituite da:
Art. 18
- Esercizio Finanziario -
L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 19
E’
fatto
divieto
di distribuire,
anche
in
modo
indiretto,
utili o
avanzi
di
gestione
nonché
fondi,
riserve
o capitali
durante
la
vita
di GALASSIA,
salvo
che
la destinazione
o
la distribuzione
non siano imposte
dalla
Legge.
Art. 20
In
Assemblea,
quando
si tratta di deliberare:
-
sullo scioglimento
di
GALASSIA;
-
sulle
modifiche
da
apportare
alle
norme
dello
Statuto;
-
sul cambiamento
della
ragione
sociale;
-
sulla devoluzione
del
patrimonio,
è
necessaria
una
maggioranza
pari ad
almeno
i
quattro
quinti
dei
voti
spettanti
a tutti
gli associati.
Art. 21
L’Assemblea,
che
delibera
con la
maggioranza
prevista
dall’Art.
20 lo
scioglimento
di GALASSIA,
deve
provvedere
alla nomina
del
liquidatore
preferibilmente
tra
gli
associati, stabilendone
i poteri.
Art. 22
E’
fatto
obbligo
di devolvere
il patrimonio di GALASSIA,
in caso
di suo
scioglimento
per qualunque
causa,
ad altra
Associazione
con
qualità
analoghe
o
fini
di pubblica
utilità,
salvo
diversa
destinazione
imposta
dalla
Legge.
Art. 23
Il funzionamento
di GALASSIA
sarà
disciplinato
dai
regolamenti
che
saranno
emanati
dal
Consiglio
Direttivo,
come
disposto
dall’Art.
14.
Art. 24
La
quota
o
contributo
associativo,
ad eccezione
dei trasferimenti
a causa
di
morte,
è intrasmissibile
e non
è rivalutabile.
Art. 25
Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di associazioni.
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