AS GALASSIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA.

Art. 1

Si costituisce autonomamente tra gli appassionati del volo da diporto o sportivo una Associazione Sportiva denominata GALASSIA che nei successivi articoli verrà indicata solo GALASSIA.

Art. 2

GALASSIA non ha scopo di lucro ed è apolitica.

Art. 3

GALASSIA esercita attività sportiva, turistica, didattica e culturale relativamente al volo da diporto o sportivo, con attenzione al volo con apparecchi sia provvisti che privi di motore. In particolare persegue, nel quadro delle suddette attività, la formazione di una coscienza Aeronautica nella gioventù.

Inoltre GALASSIA opera per una diffusione del volo da diporto o sportivo e, in collaborazione con le autorità locali, promuove tutte quelle iniziative atte a sviluppare l’attività e la sicurezza del volo.

Art. 4

La sede legale dell’Associazione è fissata in Casapulla (Caserta) alla via Francesco Peccerillo 65.

Art. 5

La durata dell’Associazione è stabilita, con possibilità di proroga, fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO 2 - ASSOCIATI

Art. 6

I soci dell’Associazione “Galassia” sono distinti nelle seguenti categorie:

  • fondatori;
  • onorari;
  • piloti o abilitati al volo da diporto o sportivo;
  • ordinari;
  • aggregati.

Fondatori

Sono soci fondatori coloro che intervengono nell’atto costitutivo dell’Associazione GALASSIA.

Onorari

Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione né della quota associativa. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto al volo e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Piloti o Abilitati al volo da diporto o sportivo

Sono ascrivibili a questa categoria coloro che siano in possesso di licenza di volo o abbiano l’attestato di idoneità alla pratica del volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti o privi di motore. Questi possono partecipare alle assemblee con diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Ordinari

Sono soci ordinari coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non rientrino nelle sopraccitate categorie di soci. Essi verseranno la quota di ammissione e quella associativa; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Aggregati

Sono soci aggregati coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età; ad essi è richiesta la sola quota associativa da addebitarsi a chi ne esercita la patria potestà. I soci aggregati non possono rivestire cariche sociali ma possono assistere alle assemblee senza diritto al voto.

Art. 7

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci. Sull’accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

All’atto dell’accoglimento della domanda l’iscrivendo socio deve versare l’importo stabilito per la quota sociale di iscrizione annuale, oltre alla quota di ammissione.

Art. 8

Le misure della quota sociale di iscrizione e della quota di ammissione sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo di GALASSIA per tutti i soci tranne quelli onorari.

Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di gennaio di ogni anno; trascorsa tale data il Presidente invita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i soci morosi al versamento delle quote.

Coloro che entro il termine massimo di trenta giorni non abbiano provveduto a mettersi in regola con il pagamento delle quote sociali, decadono da soci.

Art. 9

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di partecipare alle attività di GALASSIA.

Art. 10

La qualità di socio si perde per decadenza nel caso del precedente Art. 8, per volontarie dimissioni, per radiazione; la radiazione è pronunciata dal Presidente previa contestazione scritta nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualche modo l’interesse morale o materiale oppure il prestigio ed il buon nome di GALASSIA.

Il Consiglio Direttivo può, all’atto della contestazione al socio, chiedere al Presidente di sospendere il provvedimento o renderlo nullo; può altresì infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero o della sospensione fino ad un anno.

Art. 11

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali non soggetti a provvedimenti disciplinari, con esclusione dei soci onorari e dei soci aggregati, hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali.

I Soci che hanno rapporti di dipendenza con GALASSIA o comunque siano da essa a qualunque titolo remunerati per motivi non inerenti il volo, non possono rivestire alcuna carica sociale né hanno diritto di voto in Assemblea. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO 3 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Art. 13

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita dal Presidente di GALASSIA, dai membri del Consiglio Direttivo e dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi diritto al voto. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali; essa può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente entro i mesi di marzo e di ottobre di ciascun anno per deliberare:

Ø  entro il mese di marzo:

·  sul conto consuntivo e sulla relazione dell’attività svolta nell’anno precedente;

Ø  entro il mese di ottobre:

·  sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell’anno successivo,

·  su tutte le altre materie che ad esse vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo.

·  lelezione mediante votazione a scheda segreta del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo;

·  lapprovazione dei regolamenti interni.

 

L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Salvo il disposto dellArt. 14, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Nelle votazioni palesi, a pari di voto decide il voto di chi presiede.

La  convocazione  dellAssemblea  è  effettuata  con  invito,  spedito  mediante  lettera racc./A.R., ad ogni socio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per ladunanza.


L’invito indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo e lora della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il luogo e lora della riunione in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima che siano trascorse ventiquattrore da quella fissata per la prima.

Sono ammesse deleghe scritte per lesercizio del voto.

Ogni Socio, ad eccezione del Presidente in carica, non può essere detentore di più di una delega.

Il Presidente nomina tra i presenti un Segretario.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo

I

Il Consiglio Direttivo di GALASSIA è composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede e da almeno tre soci tra i quali il Consiglio stesso elegge il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e p firmare, per delega del Presidente, gli atti di ordinaria amministrazione.

I consiglieri durano in carica un esercizio economico e sono rieleggibili.

Verificandosi vacanze prima della scadenza del mandato, sono nominati, sino alla scadenza del naturale mandato, i primi nella graduatoria dei non eletti.

La convocazione viene fatta a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure mediante avviso affisso presso la Sede Sociale almeno otto giorni prima della data fissata.

Le riunioni si ritengono valide quando interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Nelle votazioni palesi, a pari dei voti, prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete, la pari dei voti comporta la reiezione della proposta. Al Consiglio Direttivo spetta:

·       curare lesecuzione di tutti i deliberati dell’Assemblea;

·       determinare gli argomenti da trattare in Assemblea;

·       redigere i  regolamenti  interni che dovranno essere sottoposti alla ratifica della successiva Assemblea e che in mancanza di tale ratifica, decadono di validità con effetto dalla data di emanazione;

·       nominare tra i soci, al fine di dirigere lo svolgimento delle diverse attività sociali, alcuni responsabili di settore;

·       formulare i bilanci preventivi e quelli consuntivi;

·       fare  quanto  altro  ad  esso  demandato  per  legge  che  non  sia  espressamente riservato all’Assemblea per disposizioni di legge o dal presente Statuto;

·       conferire speciali distinzioni (diplomi, medaglie, ecc…)

Art. 15

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza di GALASSIA.

Il Presidente di GALASSIA è eletto dall’Assemblea con votazione a scheda segreta a maggioranza di due terzi nel primo scrutinio ed a maggioranza assoluta in secondo scrutinio.

Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In caso di vacanza prima della scadenza del naturale mandato, si procede alla elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.


Il Presidente, autonomamente o, quando previsto, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può:

·   deliberare circa lammissione, la decadenza, la sospensione o la radiazione dei soci;

·   contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti postali o con Istituti di Credito;

·   decidere in ordine alle spese e alle locazioni;

·   deliberare circa l’adesione totale o parziale ad organizzazioni con finali similari.

 

TITOLO 4 - PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 16

- Patrimonio-

Il patrimonio di GALASSIA è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dagli altri valori di proprietà di GALASSIA e dei mobili ed immobili dei quali venisse a qualsiasi titolo in possesso.

 

Art. 17

- Entrate -

Le entrate sono costituite da:

  • quote associative e di ammissione;
  • eccedenze di bilancio;
  • rendite del patrimonio;
  • contributi pubblici e privati;
  • altre eventuali entrate.

Art. 18

- Esercizio Finanziario -

L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 19

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita di GALASSIA, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

 

TITOLO 5 - SCIOGLIMENTO DI GALASSIA, VARIE.

Art. 20

In Assemblea, quando si tratta di deliberare:

-        sullo scioglimento di GALASSIA;

-        sulle modifiche da apportare alle norme dello Statuto;

-        sul cambiamento della ragione sociale;

-        sulla devoluzione del patrimonio,

è necessaria una maggioranza pari ad almeno i quattro quinti dei voti spettanti a tutti gli associati.

Art. 21

L’Assemblea, che delibera con la maggioranza prevista dall’Art. 20 lo scioglimento di GALASSIA, deve provvedere alla nomina del liquidatore preferibilmente tra gli associati, stabilendone i poteri.

Art. 22

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio di GALASSIA, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con quali analoghe o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 23

Il funzionamento di GALASSIA sarà disciplinato dai regolamenti che saranno emanati dal Consiglio Direttivo, come disposto dall’Art. 14.

Art. 24

La quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 25

Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di associazioni.